Sentenza della Corte costituzionale italiana del 31 luglio 2025, n. 142 (cittadinanza italiana iure sanguinis)

Dal comunicato stampa ufficiale della Corte (reperibile in versione completa a questo link):

Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema. (…)
[Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025,] la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate varie questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze, sull’articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. (…)
La molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che dovrebbe effettuare la Corte, nell’ambito di una molteplicità di opzioni che hanno significativi riflessi di sistema, hanno comportato l’inammissibilità della maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. In particolare, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi.

La sentenza è reperibile in versione integrale a questo link.

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Translation of excerpts from the official press release in Italian (available in full version at this link):

The Constitutional Court is prevented from intervening to limit the acquisition of citizenship by descent by means of a ruling that would entail making choices, among many possible options, characterised by a wide margin of discretion and which would have significant implications on the legal order. (…)
The Constitutional Court has deemed inadmissibile the issues raised by the referring Courts of Bologna, Rome, Milan and Florence regarding Article 1 of Law No. 91 of 1992 (Italian law on citizenship), insofar as it does not provide for any limit on the acquisition of citizenship by descent when establishing that ‘[is] a citizen by birth: a) the child of a father or mother who are citizens’ (…)
The objections concerning Articles 1, 3 and 117, first paragraph, of the Italian Constitution the latter in relation to the constraints imposed by European Union law – were deemed inadmissible. Similarly, the question raised on Article 117, first paragraph, of the Italian Constitution, in relation to international obligations, was deemed inadmissible, as the referring courts had not identified which international rule had been violated, resulting in the failure to comply with the aforementioned obligations.

The judgment (in Italian) is available in full version at this link.