Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour del 4 settembre 2025, causa C-43/24, Shipov

Dal comunicato stampa (n. 111/25, reperibile in versione completa a questo link):

[I]l diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudic i nazionali, che non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di identificazione personale. Il diritto dell’Unione osta altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti d’identità.
(…) [L]a menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di
nascita emesso dallo Stato membro competente implic[a], in considerazione della finalità di tale documento, un obbligo per detto Stato di riconoscere giuridicamente l’identità di genere vissuta e di annotarla in detto atto.
[U]na normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, la quale, non riconoscendo l’identità di genere di una persona transgender, le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto dell’Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. Una simile limitazione può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo (…).
[L]’esercizio, da parte di una persona transgender, del suo diritto di far registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d’identità o un passaporto corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una siffatta prescrizione pregiudicherebbe, in particolare, il diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata.

Le conclusioni sono reperibili in versione integrale a questo link.

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From the press release (no. 111/25, available in full version at this link):

EU law precludes national legislation, such as that interpreted by the national courts, that does not allow the legal recognition of gender identity for its nationals, including in the absence of gender reassignment surgery, or permit changes to their name or personal identification number to be legally recognised. It also precludes national legislation that does not allow those changes to be entered in their birth certificate, since a change to the
statements contained in their identity documents depends on such an entry.
[T]he indication of the person’s sex in the identity document based solely on the birth certificate established by the competent Member State gives rise, due to the purpose of that document, to an obligation for that State to legally recognise the lived gender identity and to record it in that document.
Therefore, national legislation, as interpreted by the national courts, which, by failing to recognise the gender identity of a transgender person, prevents that person from enjoying a right guaranteed by EU law, such as obtaining an identity document enabling them to freely exercise their right to move and reside within the territory of the Member States, constitutes a restriction on that right. Such a restriction may only be justified by objective considerations that are proportionate to a legitimate aim (…).
[T]he exercise, by a transgender person, of his or her right to legally register his or her transgender identity for the purpose of obtaining an identity card or passport
corresponding to his or her gender identity cannot be subject to the production of evidence of gender reassignment surgery. Such a requirement would undermine, in particular, the right to respect for private life.

The opinion is available in full version at this link.