Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 25 novembre 2025, causa C-713/23, Wojewoda Mazowiecki

Dal comunicato stampa (n. 147/25, reperibile in versione completa a questo link):

Due cittadini polacchi coniugati in Germania chiedono la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco affinché il loro matrimonio sia riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno rifiutato la trascrizione per il motivo che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Interpellata al riguardo da un giudice nazionale, la Corte di giustizia dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell’Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell’Unione, in quanto lede tale libertà nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono quindi obbligati a riconoscere, ai fini
dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo status matrimoniale acquisito legalmente in un altro Stato membro.
La Corte sottolinea tuttavia che tale obbligo non implica l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un siffatto matrimonio. Tuttavia, qualora uno Stato membro scelga di prevedere una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, quale la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, esso è tenuto ad applicare tale modalità anche ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

La sentenza è reperibile in versione integrale a questo link.

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From the press release (no. 147/25, available in full version at this link):

Two Polish citizens who were married in Germany are requesting that their marriage certificate be transcribed in the Polish civil register so that their marriage would be recognised in Poland. The competent authorities refused their request on the ground that Polish law does not allow marriage between persons of the same sex.
The Court of Justice, in answer to a question referred to it by a national court, finds that refusing to recognise a marriage between two Union citizens, lawfully concluded in another Member State where they have exercised their freedom to move and reside, is contrary to EU law because it infringes that freedom and the right to respect for private and family life. Member States are therefore required to recognise, for the purpose of the exercise of the rights conferred by EU law, the marital status lawfully acquired in another Member State.
The Court emphasises, however, that that obligation does not require marriage between persons of the same sex to be introduced under domestic law. In addition, Member States have a margin of discretion to choose the procedures for recognising such a marriage. Nevertheless, when a Member State chooses to provide for a single procedure for recognising marriages concluded in another Member State, such as the transcription of the marriage certificate in the civil register, it is required to apply that procedure equally to marriages concluded between persons of the same sex.

The judgment is available in full version at this link.

La segnalazione relativa alle conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour rese in questa causa, in data 3 aprile 2025, è reperibile a questo link.

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The newsflash on the opinion of Advocate general Richard de la Tour
delivered in this case, on 3 April 2025, is available at this link.