Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2026, causa C-560/24, Besthame

Dal comunicato stampa (n. 80/26, reperibile in versione completa a questo link):

Un cittadino di un paese terzo si stabilisce in Irlanda come studente. Poco prima della scadenza del suo permesso di soggiorno, sposa una cittadina dell’Unione europea che ha esercitato la propria libertà di circolazione. A seguito di tale matrimonio, ottiene un permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, poi acquista la
cittadinanza irlandese nel 2015, che da allora costituisce il fondamento del suo diritto di soggiorno.
Le autorità irlandesi sospettano tuttavia che tale matrimonio fosse fittizio e che i diritti di soggiorno siano stati ottenuti in modo fraudolento. Il Ministro della Giustizia irlandese adotta quindi delle decisioni in cui constata una frode e un abuso di diritto e ritiene che i
diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE debbano essere considerati revocati sin dall’inizio.
L’interessato contesta tali decisioni sostenendo che, essendo diventato cittadino irlandese, non rientra più nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38/CE.
Il giudice irlandese chiamato a pronunciarsi sulla controversia chiede alla Corte di giustizia se la direttiva consenta alle autorità nazionali di indagare e, se del caso, accertare una frode o un abuso di diritto commessi in passato, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, al momento dell’indagine, non è più un avente diritto ai sensi di tale direttiva.
La Corte risponde che gli Stati membri possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l’esistenza, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
La Corte dichiara inoltre che le norme di tale direttiva relative alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applicano anche a situazioni pregresse. Esse consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell’intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva. Un’interpretazione contraria comprometterebbe l’obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente.
Infine, la Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l’esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell’Unione la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione, purché le disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate.

La sentenza è reperibile in versione integrale a questo link.

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From the press release (no. 80/26, available in full version at this link):

A third-country national settled in Ireland as a student. Shortly before his residence permit expired, he married a citizen of the European Union who had exercised her freedom of movement. Following that marriage, he obtained a residence card as a family member of a Union citizen, and then acquired Irish nationality in 2015, which has since formed the basis of his right of residence.
However, the Irish authorities suspected that that marriage was a marriage of convenience and that the rights of residence were obtained fraudulently. The Irish Minister for Justice then adopted decisions finding fraud and an abuse of rights, and considered that the rights derived from Directive 2004/38/EC must be regarded as having been withdrawn from the outset.
The person concerned challenged those decisions, arguing that, having become an Irish citizen, he is no longer subject to that directive.
The Irish court hearing the case asked the Court of Justice whether Directive 2004/38/EC allows national authorities to investigate and, where appropriate, establish fraud or an abuse of rights committed in the past, even where the person concerned has acquired the nationality of the host Member State and is no longer, at the time of the investigation, subject to the rules of that directive.
The Court replies, stating that Member States may investigate past fraud and establish its
existence, even if the person concerned has acquired the nationality of the host Member State.
The Court then held that the rules of that directive relating to the prevention of fraud and abuse of rights also apply to past situations. They allow Member States to take measures concerning rights conferred previously, even if the person is no longer, at the time of the authorities’ intervention, a beneficiary of the directive. Any contrary interpretation would undermine the objective of combating marriages of convenience and fraudulent practices, which are often detected belatedly.
Lastly, the Court states that those rules confer on Member States the power to investigate and, where appropriate, establish the existence of fraud or an abuse of rights, without it being necessary to adopt immediately a measure affecting the rights in question. That power, which must be exercised in accordance with the principle of proportionality and the procedural safeguards, may allow consequences to be drawn at a later stage, including the withdrawal of a Union citizen’s nationality and, consequently, their status as a Union citizen, provided that the requirements of EU law are complied with.

The judgment is available in full version at this link.